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Nascita

STATO CIVILE

NASCITA

Chi deve rendere la dichiarazione di nascita?

A) Filiazione legittima, cioè figlio nato da genitori uniti tra loro in matrimonio:
– Padre;
– Madre;
– Procuratore speciale* (le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, non autenticata (art.12 comma 7 DPR 396/2000);
– Medico o ostetrica che ha assistito al parto;
– Altra persona che ha assistito al parto, doverosamente attestato dalla struttura sanitaria.

B) Filiazione naturale
– Padre o madre quando entrambi vogliono riconoscere il bambino;
– Padre quando è lui solo a riconoscere il bambino;
– Madre quando è lei sola a riconoscere il bambino;
– Procuratore speciale;
– Padre o madre, quando antecedentemente alla nascita, entrambi hanno effettuato il riconoscimento del nascituro

Dove è possibile effettuare la denuncia di nascita?
A) Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita entro tre giorni;
B) Dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto entro dieci giorni;
C) Dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori entro dieci giorni. In caso di diversa residenza dei genitori, nel Comune di residenza della madre; nel Comune di residenza del padre, solo su richiesta, formalizzata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art.21 e 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e di cui si dà menzione nell’atto di nascita.

Se la dichiarazione è fatta dopo 10 giorni, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione dell’atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Non è necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio.

Quale nome può essere attribuito ad un neonato?
A norma dell’art.34 del nuovo ordinamento dello Stato Civile,DPR n.396 del 3.11.2000, è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

E’ possibile imporre nomi stranieri , ma devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere J K Y X W e anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome .

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e composto da uno o più elementi (non superiore a tre ), ma in quest’ultimo caso tutti gli elementi del nome devono essere riportati negli estratti e nei certificati di stato civile e di anagrafe. Il recente regolamento di Stato Civile ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare la posizione di coloro che hanno più nomi, utilizzati in modo non omogeneo nei documenti (codice fiscale, stato civile, documenti di identità, altro).

Gli interessati, che hanno avuto attribuito un nome composto da più elementi , anche se separati tra loro, possono richiedere per iscritto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita  l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nei vari certificati di stato civile e di anagrafe.Tale dichiarazione viene annotata sull’atto di nascita ed è comunicata all’Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza.

Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome o vuole cambiare il cognome, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela origine naturale, deve inoltrare istanza al Prefetto del Comune di residenza o di nascita,indicando la motivazione e la modificazione che si vuole apportare.( L’istanza e i documenti sono esenti da bollo)

Chiunque vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve inoltrare istanza al Ministero degli Interni , attraverso la locale Prefettura, indicandone le motivazioni. Il Ministero dell’Interno, se ritiene validi i motivi, emette un decreto definitivo di cambiamento. La competenza del Comune è quella di trascrivere il decreto definitivo e provvedere alle relative variazioni sui documenti di stato civile e d’anagrafe. ( l’istanza va redatta in carta legale).

Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma ,se maggiorenne, può scegliere di mantenere il cognome portato precedentemente o di aggiungere o anteporre ad esso quello del genitore che lo ha legittimato. Stessa facoltà è concessa al figlio maggiorenne che modifica il cognome a seguito della variazione di quello del genitore o del figlio naturale riconosciuto.

Quale ordinamento occorre eseguire per le dichiarazioni di nascita di figlio nato da padre o madre stranieri o da genitori entrambi stranieri?
– Per il figlio nato da un genitore straniero e uno italiano, la legge applicabile è quella italiana, in quanto il figlio, nato da padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano.

– Per il figlio nato da genitori stranieri, ai sensi degli artt.35 e 36, legge 218/95, la legge applicabile è quella dell’ordinamento dello Stato a cui essi appartengono, per cui l’Ufficiale dello Stato Civile o il Direttore Sanitario che redige l’atto, dovendo attribuire il cognome sulla base della legge nazionale straniera, dovrà inserire nell’atto stesso la formula: “Ai sensi degli artt. 36 e 36,legge 218/95, il dichiarante afferma che, sulla base della propria legge nazionale, il bambino assumerà il cognome di………..”.

Per i figli naturali, i cittadini stranieri dovranno produrre all’Ufficiale dello Stato Civile o al Direttore Sanitario, una dichiarazione consolare o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la possibilità per il cittadino di effettuare il riconoscimento ai sensi della propria legge nazionale (art.35, legge 218 del 31.5.95).

Chi e come un cittadino o cittadina può riconoscere un figlio naturale?

Un bambino, nato da una unione naturale, può essere riconosciuto :
– al momento della nascita da entrambi i genitori e prende subito il cognome del padre;
– successivamente alla nascita dalla madre ultrasedicenne;
– successivamente alla nascita dal padre ultrasedicenne con l’assenso della madre ; in questo caso, dopo il riconoscimento, per aver attribuito il cognome occorre rivolgere istanza al Tribunale dei Minori di Milano;
– in seguito a matrimonio dei due genitori;
– in un atto pubblico o in un testamento.

Il riconoscimento di un figlio ultrasedicenne può aver luogo solamente con il suo assenso.
Nel nostro ordinamento è anche possibile il riconoscimento del nascituro a determinate condizioni.