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SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

D.P.R. 160 del 7 settembre 2010

Regolamento di attuazione dell’art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (convertito nella L. 6 agosto 2008 n. 133 per il riordino e la semplificazione del SUAP),

– in vigore dal 29 marzo 2011 per la parte sull’organizzazione del SUAP;
– in vigore dal 1 ottobre 2011 per la parte sul procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive.

Il Regolamento non si applica per:

– impianti e infrastrutture energetica;
– attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
– impianti nucleari;
– impianti di smaltimenti rifiuti nucleari;
– attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
– infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi ex artt. 161 e ss. D.Lgs. n. 163/2006.

Funzioni (art. 4, commi 1 e 2):

– concentrazione in un’unica struttura di riferimento di tutte le vicende relative al procedimento per il rilascio dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi;
– è l’unico soggetto pubblico di riferimento e di collegamento tra il privato e le PP.AA. coinvolte nel procedimento;
– il procedimento si conclude con un’unica risposta tempestiva, trasmessa in via telematica (sostituisce le posizioni delle PP.AA. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, salute, pubblica incolumità).

Organizzazione (art. 4 comma 4):

– i Comuni possono esercitare la funzione del SUAP anche in forma associata o in convenzione con le Camere di Commercio;
– Se i Comuni non provvedono entro il 29 marzo 2011, l’esercizio delle funzioni del SUAP è comunque delegato alle Camere di Commercio;
– I Comuni o le associazioni tra i Comuni individuano l’ufficio competente per il SUAP e il relativo responsabile (nelle more della designazione, sarà il Segretario Comunale);
– Il responsabile del SUAP è il referente per l’esercizio del diritto di accesso.

Modalità di operare e competenze (ART. 4):

– utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, anche per quanto concerne i pagamenti;
– salvo diversa volontà dei Comuni, al SUAP sono attribuite le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva;
– sono previsti due procedimenti:

  1. a) automatizzato (artt. 5 e 6);
    b) ordinario (artt. 7 e 8).

Procedimento automatizzato (art. 5)

–  per le attività soggette a SCIA;
–  la SCIA, corredata dei documenti e attestazioni ex art. 19 L. 241/1990, deve essere presentata al SUAP;
–  se la SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica, viene presentata al Registro Imprese, che provvederà a trasmetterla al SUAP;
–  il SUAP verifica la completezza formale delle SCIA;
–  se la verifica è positiva, il SUAP rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette la SCIA alle PP.AA. competenti;
–  il SUAP, anche su richiesta di PP.AA., può avanzare richieste istruttorie;
–  a seguito del rilascio della ricevuta, il provato può iniziare l’attività;
–  il silenzio equivale all’accoglimento della domanda.

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– il privato può avvalersi delle Agenzie per le Imprese, cui delegare ogni rapporto con le PP.AA.;
–  l’Agenzia è un soggetto privato accreditato che può accertare e attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività di impresa;
–  l’Agenzia solleva la P.A. dal compito di verifica formale della documentazione necessaria;
–  rapporto di sussidiarietà orizzontale con la P.A.;
–  snellimento delle procedure burocratiche.

Procedimento ordinario (art. 7)

– nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, il SUAP può chiedere al privato l’integrazione della documentazione. Scaduto tale termine, l’istanza si intende completa;
– Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo (titolo unico per la realizzazione dell’intervento);
– La Conferenza di servizi può essere indetta dal SUAP, anche su richiesta del privato o dell’Agenzia, quando è necessario acquisire nulla osta o assensi di diverse PP.AA. L’indizione è obbligatoria se i procedimenti necessari per acquisire l’assenso superano i 90 giorni o nei casi previsti dalle discipline regionali.

Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici (art.8)

– Attuazione dell’art. 38, comma 3, lettera g) D.L. n. 112/2008 (in caso di contrasto del progetto di impianto produttivo con strumenti urbanistici, è previsto un termine di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative o per l’attivazione della Conferenza di servizi, per la conclusione certa del procedimento);

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– Se lo strumento urbanistico non prevede aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, l’interessato può chiedere al responsabile del SUAP di indire una Conferenza di Servizi;
Se dall’esito della Conferenza di Servizi deriva la variante allo strumento urbanistico e l’assenso della Regione:
– Il verbale viene trasmesso al Sindaco o al Presidente del Consiglio per sottoporlo alla votazione del Consiglio, nella prima seduta utile;
– Una volta ottenuta l’autorizzazione, i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dal rilascio dei titolo ed essere ultimati entro 3 anni dall’inizio degli stessi (proroga per particolari caratteristiche tecnico-costruttive, per la mole dell’opera, per opere pubbliche finanziate in più esercizi) (in Lombardia si veda il comma 5 bis art. 97 L.R. 12/2005).

NOVITA’: il privato può chiedere tramite il SUAP all’ufficio comunale competente, di pronunciarsi entro 30 giorni sulla conformità del progetto preliminare allo strumento urbanistico, senza pregiudicare la definizione dell’eventuale successivo procedimento;

In caso di pronuncia positiva, il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con dimidiazione dei termini.
–  il SUAP verifica la completezza formale delle SCIA;
–  se la verifica è positiva, il SUAP rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette la SCIA alle PP.AA. competenti;
–  il SUAP, anche su richiesta di PP.AA., può avanzare richieste istruttorie;
–  a seguito del rilascio della ricevuta, il provato può iniziare l’attività;
–  il silenzio equivale all’accoglimento della domanda.

 

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– il privato può avvalersi delle Agenzie per le Imprese, cui delegare ogni rapporto con le PP.AA.;
–  l’Agenzia è un soggetto privato accreditato che può accertare e attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività di impresa;
– l’Agenzia solleva la P.A. dal compito di verifica formale della documentazione necessaria;
–  rapporto di sussidiarietà orizzontale con la P.A.;
–  snellimento delle procedure burocratiche.

 

Procedimento ordinario (art. 7)
– nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, il SUAP può chiedere al privato l’integrazione della documentazione.

Scaduto tale termine, l’istanza si intende completa;

  • Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo (titolo unico per la realizzazione dell’intervento);
  • La Conferenza di servizi può essere indetta dal SUAP, anche su richiesta del privato o dell’Agenzia, quando è necessario acquisire nulla osta o assensi di diverse PP.AA. L’indizione è obbligatoria se i procedimenti necessari per acquisire l’assenso superano i 90 giorni o nei casi previsti dalle discipline regionali.

 

Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici (art.8)
– Attuazione dell’art. 38, comma 3, lettera g) D.L. n. 112/2008 (in caso di contrasto del progetto di impianto produttivo con strumenti urbanistici, è previsto un termine di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative o per l’attivazione della Conferenza di servizi, per la conclusione certa del procedimento);

 

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  • Se lo strumento urbanistico non prevede aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, l’interessato può chiedere al responsabile del SUAP di indire una Conferenza di Servizi;

Se dall’esito della Conferenza di Servizi deriva la variante allo strumento urbanistico e l’assenso della Regione:

  • Il verbale viene trasmesso al Sindaco o al Presidente del Consiglio per sottoporlo alla votazione del Consiglio, nella prima seduta utile;
  • Una volta ottenuta l’autorizzazione, i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dal rilascio dei titolo ed essere ultimati entro 3 anni dall’inizio degli stessi (proroga per particolari caratteristiche tecnico-costruttive, per la mole dell’opera, per opere pubbliche finanziate in più esercizi) (in Lombardia si veda il comma 5 bis art. 97 L.R. 12/2005).

 

NOVITA’: il privato può chiedere tramite il SUAP all’ufficio comunale competente, di pronunciarsi entro 30 giorni sulla conformità del progetto preliminare allo strumento urbanistico, senza pregiudicare la definizione dell’eventuale successivo procedimento;

 

In caso di pronuncia positiva, il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con dimidiazione dei termini.