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Nuova ordinanza di Regione Lombardia (n. 590 del 31 luglio 2020)

E’ stata pubblicata la nuova ordinanza di Regione Lombardia.

Le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020.

MASCHERINA

Confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.

Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere. I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato.

Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.

L’Ordinanza, inoltre, introduce indicazioni anche per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi. Il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, considerando inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie. È consentito un massimo di 350 presenti; per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato.

L’Ordinanza conferma quanto disposto dall’Ordinanza 573 del 29 giugno ai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5 per quanto riguarda:
gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia
la ripresa dei tirocini anche in presenza
le attività di volo e la navigazione da diporto
le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate
lo svolgimento di censimenti e l’attuazione di piani di controllo della fauna selvatica
lo svolgimento di eventi sportivi “a porte chiuse”

Resta valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.

TEMPERATURA

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 conferma le ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ e aggiorna le schede.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

Si allega il testo integrale dell’ordinanza https://bit.ly/39M0nYy