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Autocertificazione

AUTOCERTIFICAZIONE

Che cosa è l’autocertificazione?

Già dal 1968 la legge n.15 prevedeva l’autocertificazione, ma non è stato mai attribuito da parte dei cittadini e soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, un giusto valore ed un uso corretto. La Bassanini-bis la rilancia, il suo regolamento attuativo ,D.P.R. 403/98, ridisegna interamente la sua normativa con importanti riflessi sull’attività quotidiana , il D.P.R. 445/2000 ne riconferma la sua validità.

Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione, o da gestore di pubblici servizi,o da privati che la riconoscono, un’autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato senza l’obbligo di presentarlo in un secondo tempo per dimostrare:

– Data e luogo di nascita
– Residenza
– Cittadinanza
– Godimento dei diritti politici
– Stato civile, coniugato, vedovo, separato o divorziato
– Stato di famiglia
– Esistenza in vita
– Nascita del figlio
– Decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
– Posizione rispetto agli obblighi militari
– Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
– Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, aggiornamenti e qualificazione tecnica
– Situazione reddituale o economica
– Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
– Stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente o casalinga
– Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,di tutore.
– Qualità di vivenza a carico

Chi può autocertificare?

I cittadini italiani
I cittadini dell’Unione europea.
Gli extracomunitari residenti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane.

Cosa non si può autocertificare?

Non possono essere sostituibili dell’autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà si possono dichiarare stati, fatti e qualità personali e di altre persone a diretta conoscenza dell’interessato .

Le dichiarazioni devono essere firmate o davanti al dipendente addetto a riceverle, o trasmesse ,anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di identità.

E’ possibile attestare con tale dichiarazione anche che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale ed essa ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli e non va autenticata.

Le dichiarazioni comprese in una istanza ad una Pubblica Amministrazione o Gestore di pubblico servizio o non comprese ma, comunque, richiamate nell’istanza medesima o ad essa collegate, anche se prodotte non contestualmente, non vanno autenticate, come non va autenticata l’istanza, se presentata personalmente o inviata unitamente ad una fotocopia di documento di riconoscimento.

Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata ad un soggetto privato , la stessa va autenticata ai sensi di legge .

ATTENZIONE!

Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non possono essere dichiarate situazioni che non riguardino fatti già avvenuti e conosciuti dal dichiarante, come:
– l’assunzione di un impegno, anche rivolto ad una Pubblica Amministrazione che si sostanzia in manifestazioni di volontà circa il fare o non fare in futuro qualcosa. Sono ammesse, invece, le dichiarazioni d’impegno previste da bandi per la partecipazione ad un concorso o per ottenere un determinato provvedimento da una Pubblica Amministrazione o sono contenuto di legge, come ad esempio le agevolazioni per la prima casa per coloro che si impegnano a contrarre matrimonio entro un certo termine;
– le dichiarazioni a contenuto negoziale che sono invece regolate dal C.C.
– le accettazioni di incarichi e le rinuncia ai medesimi;
-la dichiarazione di procura o di rappresentanza in virtù della quale un soggetto è autorizzato per legge a sostituirsi ad un altro soggetto. E’ prevista, invece, la dichiarazione di delega, che è lo strumento giuridico in virtù del quale un soggetto, delegato, riceva semplicemente la estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato a favore di un altro soggetto, delegante: Es. la delega a riscuotere una pensione.In quest’ultimo caso la firma va autenticata.

Chi può autenticare la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva di notorietà o in calce ad istanze, dove prevista?
La firma può essere autenticata presso i notai, cancellieri, Segretario Comunale o dal funzionario incaricato dal Sindaco, indipendentemente dal Comune di residenza dello stesso dichiarante, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, identificato ai sensi della legge 241/90.
Il precitato DPR ha eliminato i testimoni per coloro che non sanno o non possono firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo le dichiarazioni affidando al pubblico ufficiale il compito di attestare le cause di impedimento.
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragione di salute, un parente prossimo ( moglie , figlio o altro parente fino al III grado ) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragione di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona che ha reso la dichiarazione.
I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università, o richiesti dagli uffici della motorizzazione civile, o dai Comuni nell’ambito dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dall’autocertificazione, salvo verifica da parte delle amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni.

Per agevolare i cittadini le Amministrazioni devono mettere a disposizione la modulistica facsimile per l’autocertificazione.

Il pubblico ufficiale o funzionario pubblico che non ammette l’autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall’art.328 del C.P. e rischia di essere punito per omissione o rifiuto d’ufficio, in applicazione all’art. 74 del DPR 445/2000.

I dati trasmessi devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e saranno tutelati a norma della legge 675/96

ATTENZIONE! Non effettuare dichiarazioni non veritiere, pena la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.