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CORONAVIRUS – DPCM 8 MARZO 2020

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell’ 8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizione per la Lombardia e per il territorio nazionale.

Le disposizioni sono valide dall’8 marzo al 3 aprile 2020.

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province indicate nell’art.1 del DPCM, sono adottate le misure qui indicate:

Mobilità
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio lombardo nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Attività sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.

Istruzione e formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

Attività commerciali e di ristorazione
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite tutte le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Si allega di seguito il provvedimento integrale.