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Autentica di copia

AUTENTICA DI COPIA

L’autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l’originale, da quello presso il quale l’originale è depositato, da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Possono essere autenticate le copie:

a) di atti e documenti amministrativi che siano pubblici;
b) di atti di natura privata ;
c) gli estratti di libri, opuscoli, pubblicazioni a stampa, considerando “originale” ogni esemplare stampato di un opera; copie che devono essere presentate ad una pubblica amministrazione.

L’autenticazione può essere resa anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta ma non autenticata, in cui si dichiara che la copia di un titolo di studio o di servizio , per esempio, è conforme all’originale. A tale dichiarazione , che è esente da bollo, va allegata la fotocopia di un documento di identità.

La copia autenticata ha validità senza limiti di tempo e l’imposta di bollo rimane quella pagata nella misura vigente al momento dell’autenticazione.