Cos'è
Dal 9 Maggio 2012 sono cambiate le modalità per il cambio di residenza.
RESIDENZA IN TEMPO REALE
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’ art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, e sul sito del Comune di Ispra, dichiarazioni che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Dalla data del 9 maggio 2012, pertanto, i cittadini per:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero ?trasferimento di residenza all’estero (art. 13 lettera a);
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza (art. 13 lettera b);
c) cambiamento di abitazione (art. 13 lettera c);
potranno presentare, utilizzando i moduli appositamente predisposti le relative dichiarazioni:
1. attraverso l’apposito sportello comunale di Via Milite Ignoto n. 31,dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18;
2. per raccomandata al seguente indirizzo Ufficio Anagrafe Via Milite Ignoto n. 31 – 21027 ISPRA (Va);
3. per fax al numero 0332 7833460
4. attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) demografici.ispra@pec.it
5. per e mail semplice anagrafe@comune.ispra.va.it
L’inoltro per via telematica sarà consentito ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Condizioni di ricevibilità della dichiarazione.
Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell’ interessato, occorre che i moduli, a pena di irricevibilità, siano compilati nelle parti obbligatorie e sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare è obbligatorio, altresì, allegare all’istanza i documenti di riconoscimento di tutti coloro che trasferiscono la residenza.
I cittadini dell’Unione, entro i 45 giorni successivi alla richiesta di residenza, dovranno produrre i documenti previsti.
L’iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea è subordinata alla presentazione dei documenti previsti, unitamente alla dichiarazione, dei documenti personali (passaporto) ed attestanti la regolarità del soggiorno (permesso di soggiorno o nulla osta nei casi previsti)
Il comune destinatario entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze provvederà alla registrazione della dichiarazione stessa, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o ricezione.
L’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (SILENZIO- ASSENSO).
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente. La norma stabilisce, altresì, che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata.
ATTENZIONE: Da ottobre 1995 i cittadini che dichiarano il cambio di abitazione o residenza DEVONO procedere alla variazione su patente e carte di circolazione dei veicoli in proprietà/comproprietà. Ad oggi unica procedura per procedere alle predette variazioni è quella esperibile per il tramite del comune , pertanto è importante in sede di presentazione dell’istanza di trasferimento di residenza comunicare gli estremi dei suddetti documenti e, nella compilazione dell’istanza, considerare questi dati come obbligatori. L’ufficiale di anagrafe consegna una ricevuta che l’utente dovrà conservare con la patente e la carta di circolazione fino al momento in cui riceverà dalla direzione generale della motorizzazione civile gli appositi tagliandi adesivi di aggiornamento. Nel caso l’istanza sia inoltrata con modalità telematica o postale, le ricevute saranno inviate ai cittadini stesso mezzo.