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SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)

ART. 19 LEGGE 241/1990 modificato dalla Legge n. 122/2010: la SCIA sostituisce a tutti gli effetti la DIA ovunque ricorra;

PRIMA: dichiarazione d inizio attività (l’interessato presentava un’autodenuncia di  inizio attività, rispetto alla quale la P.A. doveva effettuare dei controlli  autoritativi entro un termine certo. Il privato poteva iniziare l’attività decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione).

LE NUOVE REGOLE DELLA SCIA

–          Qualsiasi atto di autorizzazione comunque denominato (licenza, concessione non costitutiva, permesso, nulla osta, ecc.) comprese le richieste di iscrizione in albi o ruoli per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipenda solo dalla verifica di requisiti e presupposti, previsti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.

–          Non sono soggetti a SCIA gli atti per il cui rilascio siano richiesti specifico strumenti di programmazione settoriale o siano previsti limiti o contingente complessivo;

–          Una volta presentata la SCIA, l’interessato può iniziare immediatamente l’attività.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA SCIA

–          Dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

–          Atti di notorietà (ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000);

–          Attestazioni di tecnici abilitati;

–          Dichiarazioni di conformità delle Agenzie per le Imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008);

–          Elaborati tecnici.

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– entro 60 giorni dalla SCIA l’Amministrazione accerta se sussistono o meno i requisiti necessari;

– In caso di carenza dei requisiti, entro lo stesso termine, l’Amministrazione con provvedimento vieta la prosecuzione dell’attività e ordina la rimozione di eventuali effetti dannosi;

– Per evitare tale divieto, l’interessato può conformarsi alla normativa vigente entro un termine stabilito dall’Amministrazione, non inferiore a 30 giorni;

– in caso di dichiarazioni sostitutive false, l’Amministrazione può adottare in qualsiasi momento i provvedimenti di inibizione. Salvo non costituisca un più grave reato, è prevista la pena della reclusione da 1 a 3 anni;

– L’Amministrazione può assumere determinazioni in autotutela;

– Decorsi i 60 giorni, l’Amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo attuale di danno grave e irreparabile al patrimonio artistico e culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, purché non sia possibile tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;

 

NON SONO SOGGETTI A SCIA gli atti di autorizzazione relativi a:

1)      Vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

2)      Difesa e sicurezza nazionali, immigrazione, asilo e cittadinanza;

3)      Amministrazione della giustizia;

4)      Amministrazione delle finanze.

LA SCIA IN AMBITO COMMERCIALE E PRODUTTIVO

–          D.Lgs n. 59/2010: recepimento della direttiva servizi n. 123/2006/CE;

–          Art. 17: per il rilascio del titolo autorizzatorio, viene richiamato l’art. 19 comma 2 L. 241/1990 (precedente  formulazione);

NOVITA’:

–          Il rilascio dell’autorizzazione è sostituito da una DIA ad efficacia differita. Viene meno la discrezionalità in senso ampio della P.A.

–          Art. 18: è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione di controinteressati (operatori concorrenti).

 

–          E’ necessario coordinare l’art. 17 con il nuovo art. 19 della L. 241/1990 (SCIA)

Si esclude la SCIA in tutti i casi in cui la P.A. mantiene uno spazio di discrezionalità:

Esempi:

–          Attività di trasferimento di esercizi di somministrazione, art. 64 D.Lgs 59/2010;

–          Attività di apertura struttura turistico-ricettiva, art. 84 D.Lgs. 59/2010;

–          Apertura sala giochi

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – CIRCOLARE DEL 10 AGOSTO 2010 N. 3637/C

ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E FACCHINAGGIO:

–          La SCIA può essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica;

ATTIVITA’  DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

–          Sono soggetti a SCIA, salvo in presenza di strumenti di programmazione:

1)      Trasferimenti di sede, di gestione o di titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 64 comma 1;

2)      Avvio attività riservata ai soggetti di cui all’art. 3 comma 3 lettera a- h L. 287/1991;

3)      Avvio attività svolta da circoli privati;

4)      Avvio dell’attività di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato o in quelle speciali previste dagli art. 66 e ss.

 

E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE PER:

–          Avvio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche, nelle zone del territorio comunale che siano state assoggettate o sono assoggettabili  a programmazione;

–          Trasferimento dell’attività da una sede in una zona non soggetta a programmazione in un’altra soggetta a programmazione o in zona tutelata;

–          Avvio dell’attività di commercio in aree pubbliche di posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 114/1998;

–          Avvio dell’attività di vendita in strutture medie, grandi o in centri commerciali, ai sensi dell’art. 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998.

ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI, AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, MEDIATORE MARITTIMO, SPEDIZIONIERE:

–          Per le persone fisiche la SCIA va presentata alla CCIAA;

–          Per le imprese se la SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica, va presentata al Registro Imprese;

–          La verifica dei requisiti avviene ex art. 19 comma 3 e 4 L.241/1990; le persone fisiche devono sostenere eventuali esami abilitativi;

–          L’inibizione definitiva comporta la cancellazione dal ruolo/elenco degli ausiliari.