I cittadini dell'Unione possono soggiornare in Italia per un periodo di tempo inferiore a 3 mesi, senza alcuna condizione o formalità salvo il possesso di un documento valido per l'espatrio rilasciato dal proprio Paese.
A tutti i cittadini dell'Unione Europea.
Tutti i cittadini comunitari e i loro familiari che intendono stabilire la loro dimora abituale in Italia, hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica entro 20 giorni dall’ingresso in Italia.
L’obbligo scatta, in ogni caso per tutti, trascorsi 3 mesi dall’ingresso.
È riconosciuto il diritto di soggiorno al cittadino dell’Unione Europea che si trova in una di queste condizioni:
È obbligatorio indicare nel modulo:
Dalla data di presentazione della dichiarazione, il cittadino può autocertificare il nuovo indirizzo di residenza.
La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Pertanto in caso di errata compilazione da parte del dichiarante in merito a questo profilo non è data possibilità all’Ufficiale d’Anagrafe di rilevare l’errore all’atto della mutazione anagrafica richiesta (V. “Avvertenza e note illustrative relative al Regolamento Anagrafico” ISTAT serie B-n. 29 del 1992, P. III).
Territorio comunale.
I cittadini possono presentare la richiesta di residenza e di trasferimento dall´estero tramite una delle seguenti modalità:
Tramite PEC può essere utilizzata secondo le seguenti modalità:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza con lui: gli stessi, se maggiorenni, devono sottoscrivere la richiesta.
In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 47/2014, dovrà produrre OBBLIGATORIAMENTE - pena l'irricevibilità della domanda- o il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se il titolo è registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o una dichiarazione del proprietario dell'alloggio.
In caso di dichiarazione non corrispondente al vero, il dichiarante risponde penalmente per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l´obbligo di denuncia all´autorità competente.
Rilascio di iscrizione in anagrafe.
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Tuttavia, provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e, se trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Nessun costo.
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Ispra.