Richiesta residenza Cittadino Comunitario che proviene dall’estero

Servizio attivo

I cittadini comunitari soggiornanti da oltre 3 mesi sul territorio nazionale devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione al Comune di dimora.


A chi è rivolto

Ai cittadini appartenenti all'Unione Europea.

Descrizione

I cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dal paese d’origine.

Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.

Il cittadino dell’Unione europea ha diritto al rilascio di un’attestazione di soggiorno, a dimostrazione dell’avvenuta iscrizione in ANPR.

Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.

Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari (D.Lgs n. 30/2007) si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.

L’iscrizione in Anagrafe

Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:

  1. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  2. dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  3. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  4. è familiare (art. 2, D.Lgs. n. 30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.
Il Familiare

Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
  • i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.

I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:

  1. deve essere dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico:
  2. deve essere presentata una dichiarazione dell’autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.

L’ufficiale di anagrafe non è tenuto ad accettare la dichiarazione di cui al punto n. 1, ma può richiedere la presentazione della dichiarazione n. 2.

Copertura geografica

Territorio del Comune di Ispra.

Come fare

I cittadini possono presentare la richiesta di residenza e di trasferimento dall´estero tramite una delle seguenti modalità:
- Direttamente all'Ufficio relazioni Anagrafe;
- Tramite raccomandata indirizzata al Comune di Ispra - Via Mil.Ignoto 31 - 21027 Ispra (VA)
- Per via telematica all´e-mail anagrafe@comune.ispra.va.it
- Tramite PEC all’indirizzo: demografici.ispra@pec.it

Tramite PEC può essere utilizzata secondo le seguenti modalità:
a)    che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b)    che l´autore sia identificato dal sistema informatico con l´uso della carta d´identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l´individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c)    che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d)    che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d´identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Cosa serve

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza con lui: gli stessi, se maggiorenni, devono sottoscrivere la richiesta.
In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 47/2014, dovrà produrre OBBLIGATORIAMENTE - pena l'irricevibilità della domanda- o il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se il titolo è registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o una dichiarazione del proprietario dell'alloggio.

- Per i cittadini appartenenti all´Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di residenza è indicata nell´’allegato B’.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione (certificati di matrimonio/nascita), in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
In caso di dichiarazione non corrispondente al vero, il dichiarante risponde penalmente per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l´obbligo di denuncia all´autorità competente.

Cosa si ottiene

Rilascio di iscrizione in anagrafe.

Tempi e scadenze

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Tuttavia, provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e, se trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata comunicazione di requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Telefono Ufficio Anagrafe

Email Ufficio Anagrafe

Pec Ufficio Anagrafe

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 28/05/2025, 17:03

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