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Convivenza di fatto

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale in possesso dei seguenti requisiti:

  • Residenti nel Comune di Ispra
  • Coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia
  • Non legate da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione può essere inoltrata:

  • Direttamente presso gli sportelli dei servizi demografici nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
  • Via fax al numero 0332.7833460
  • Via posta raccomandata all’Ufficio Anagrafe – Comune di Ispra – via Milite Ignoto 31, 21027 Ispra
  • Via telematica:

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • Acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti di identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice all’indirizzo anagrafe@comune.ispra.va.it o PEC all’indirizzo protocollo.ispra@pec.it
  • Sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice all’indirizzo anagrafe@comune.ispra.va.ito PEC all’indirizzo protocollo.ispra@pec.it

 

COME DICHIARARE LA CESSAZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • Matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altre persone
  • Decesso di un convivente
  • Cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio)
  • Cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o da entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione (modulo allegato in fondo alla pagina):

  • Direttamente presso gli sportelli dei servizi demografici nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
  • Via fax al numero 0332.7833460
  • Via posta raccomandata all’Ufficio Anagrafe – Comune di Ispra – via Milite Ignoto 31, 21027 Ispra
  • Via telematica:

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • Acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti di identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice all’indirizzoanagrafe@comune.spra.va.it o PEC all’indirizzo protocollo.ispra@pec.it
  • Sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice all’indirizzo anagrafe@comune.ispra.va.ito PEC all’indirizzoprotocollo.ispra@pec.it

CERTIFICAZIONE

L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.

CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • Forma scritta
  • Atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.

Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione firmata digitalmente che attesti che tale copia è relativa all’originale cartaceo, dovrà essere inviato al Comune di Ispra a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.ispra@pec.it

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • Accordo delle parti;
  • Recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente;
  • Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  • Morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.