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Matrimoni

MATRIMONI

Dove si richiedono le pubblicazioni?

Il matrimonio è regolato dal codice e da leggi speciali in relazioni al rito scelto degli sposi. Il Codice Civile prevede che il matrimonio sia preceduta dalla pubblicazione. Al fine delle pubblicazioni i nubendi devono inoltrare istanza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due .

Se gli sposi risiedono in Comuni diversi, L’Ufficiale dello Stato Civile , a cui è stata chiesta la pubblicazione, provvedere a richiederla anche all’Ufficiale dello S.C. del Comune in cui risiede l’altro , se all’estero all’autorità diplomatica o consolare.

Se la pubblicazione è stata inoltrata presso l’autorità consolare o diplomatica, questa la richiede a sua volta al Comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi,che rilascia il nulla osta al matrimonio.

Il cittadino straniero, che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta ai sensi dell’art. 116 del c.c. o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5.9.1980, se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che hanno aderito alla Convenzione.

Ricevuta la richiesta delle pubblicazioni ed acquisita la documentazione d’ufficio, l’Ufficiale dello Stato Civile redige un processo verbale e provvede all’affissione presso l’albo pretorio della casa comunale con atto separato. Lo stesso rimane affisso per otto giorni consecutivi per eventuali reclami ed opposizioni;all’undicesimo giorno si può ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni necessario per la celebrazione del matrimonio.

La durata delle pubblicazioni può essere ridotta su richiesta per comprovati motivi.

Quali sono i riti di celebrazione riconosciuti dalla Stato?

• Rito civile
• Rito concordatario
• Rito acattolico ( Testimoni di Geova, Valdese, etc.)

Le sentenze di separazioni e di divorzio ,trasmesse dai Tribunali competenti ,non vanno trascritte, eccetto quelle pervenute dall’estero, ma annotate sull’atto di matrimonio.