Ai proprietari delle aree boschive o dei pascoli percorsi dal fuoco
La legge, all’art. 10 comma 1, stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata da incendio, così come sotto riportati:
“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. […] È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. […]”.
L’apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, potendosi avvalere dei rilievi effettuati dall’Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.
La procedura amministrativa delineata dalla Legge, al comma 2 dell’art. 10, prevede che, una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse da affiggere all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, e che durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo.
Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni, ovvero trascorso tale periodo senza che siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.
E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 del medesimo art. 10 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 120/2021, convertito con modificazione in Legge n. 155/2021, gli aggiornamenti delle aree percorse dal fuoco, non appena noti, vengono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale, comportando, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all’attuazione, da parte del comune, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali.
Territorio del Comune di Ispra
E' possibile, per i cittadini interessati, presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo
Occorre inviare le proprie osservazioni al protocollo dell'Ente tramite deposito cartaceo ovvero tramite PEC all'indirizzo protocollo.ispra@pec.it
Il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni
Il periodo di pubblicazione dura 30 giorni. In tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo.
Le controdeduzioni devono essere approvate dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Il servizio è gratuito
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