Periodo ad alto rischio di incendio boschivo

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Il Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia dichiara lo stato di alto rischio di incendio boschivo su tutto il territorio regionale.

Data di pubblicazione:

12 Agosto 2026

Tempo di lettura:

STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 14:00 del 10 agosto 2026, sino ad avvenuta revoca:
– per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
– le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi;
– il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione;
– il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale, è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell’Arma impiegate nell’attività di prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
– gli Enti sono invitati a dare massima diffusione della presente a tutti i Comuni del proprio territorio e ad attuare tutte le iniziative idonee per rendere pubbliche le indicazioni;
– devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
– di dare atto che per l’individuazione dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori si rimanda al Piano AIB 2025-2028 vigente, in particolare alle Sezioni 5.4 e 6.4;
– di dare atto che per l’individuazione delle Classi di rischio dei Comuni si rimanda al servizio “Rischio Incendio Boschivo” sul Geoportale della Lombardia.

(In allegato la nota di Regione Lombardia)

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Ultimo aggiornamento: 12/08/2026, 13:28
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