Separazione e divorzio

Servizio attivo

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione o di divorzio.


A chi è rivolto

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare.

Descrizione

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Copertura geografica

Territorio del Comune di Ispra.

Come fare

È necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi.

Per il Comune di Ispra è necessario presentare un'apposita domanda (da parte di entrambi i coniugi) all'Ufficio di Stato Civile.

L'istanza può essere inviata oppure consegnata direttamente all'Ufficio di Stato Civile.

Cosa serve

  • l'istanza compilata correttamente
  • il documento d'identità personale (da allegare all'istanza se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione).

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio.

Tempi e scadenze

Fine termine

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile: redazione dell'atto sulla base della data concordata con i richiedenti e dichiarazione di conferma dopo 30 gg. dalla redazione dell'atto.

Modifica delle condizioni di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile e divorzio: 30 giorni

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti.

Il giorno dell'appuntamento

Entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile.

Sottoscrizione dell'accordo

Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.

Appuntamento per la conferma dell'accordo stipulato

L’Ufficiale dello Stato Civile concorderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato.

Conferma o annullamento dell'accordo sottoscritto

Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.

Decorrenza degli effetti della separazione o divorzio

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

Procedure collegate

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Quanto costa

La procedura ha un costo di € 16,00.

Vincoli

Entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile.

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile del Municipio di Ispra.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 03/07/2025, 13:12

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