L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, per concludere un accordo di separazione o di divorzio.
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano:
Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Territorio del Comune di Ispra.
È necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi.
Per il Comune di Ispra è necessario presentare un'apposita domanda (da parte di entrambi i coniugi) all'Ufficio di Stato Civile.
L'istanza può essere inviata oppure consegnata direttamente all'Ufficio di Stato Civile.
Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile: redazione dell'atto sulla base della data concordata con i richiedenti e dichiarazione di conferma dopo 30 gg. dalla redazione dell'atto.
Modifica delle condizioni di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile e divorzio: 30 giorni
La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti.
Entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile.
Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
L’Ufficiale dello Stato Civile concorderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato.
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
.
La procedura ha un costo di € 16,00.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Il servizio è disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile del Municipio di Ispra.
TELEFONO UFFICIO STATO CIVILE
EMAIL UFFICIO STATO CIVILE
PEC UFFICIO STATO CIVILE